Cenni storici: traccia delle puntate della trasmissione radiofonica il Sommergibile del 6 e 13 luglio 2004

La storia del diritto d’autore è strettamente legata agli sviluppi tecnologici che soprattutto negli ultimi decenni si sono susseguiti ad un ritmo impressionante. Già nell’antica Roma nessun diritto patrimoniale era riconosciuto agli autori di opere dell'ingegno, ma solo al librario o all'editore che aveva possesso del manoscritto. Era però riconosciuto però il plagio, il diritto di non pubblicare l'opera e il diritto di inedito. Una volta pubblicata (prima lettura in pubblico, o diffusione tramite manoscritto), i diritti attingevano alla cosa materiale che ne costituiva il supporto. La concezione odierna dei diritti d’autore nasce poco dopo l’invenzione di Johannes Gutenberg che nel 1440 ha introdotto un rivoluzionario metodo per la diffusione delle idee: la stampa.
Cenni storici: traccia delle puntate della trasmissione radiofonica il Sommergibile del 6 e 13 luglio 2004
20 dicembre 2004

Cenni storici
La storia del diritto d’autore è strettamente legata agli sviluppi tecnologici che soprattutto negli ultimi decenni si sono susseguiti ad un ritmo impressionante. Già nell’antica Roma nessun diritto patrimoniale era riconosciuto agli autori di opere dell'ingegno, ma solo al librario o all'editore che aveva possesso del manoscritto. Era però riconosciuto però il plagio, il diritto di non pubblicare l'opera e il diritto di inedito. Una volta pubblicata (prima lettura in pubblico, o diffusione tramite manoscritto), i diritti attingevano alla cosa materiale che ne costituiva il supporto. La concezione odierna dei diritti d’autore nasce poco dopo l’invenzione di Johannes Gutenberg che nel 1440 ha introdotto un rivoluzionario metodo per la diffusione delle idee: la stampa. Il primo editore sul territorio elvetico aprì la propria tipografia a Basilea nel 1463. Il 28 ottobre 1531 venne introdotto il divieto di riprodurre un libro stampato a Basilea. Tale divieto era valido per qualunque forma di riproduzione non autorizzata, in una qualsiasi città di lingua tedesca e aveva una valenza di tre anni dalla prima pubblicazione. Pena una multa di 100 fiorini renani. Sempre a Basilea, due secoli più tardi, la tesi di dottorato presentata da Johann Rudolf Thurneysen introdusse nel secolo dell’illuminismo la nozione di proprietà intellettuale. Egli invocava la protezione internazionale della proprietà letterale e artistica, invocando l’idea della reciprocità tra le nazioni, suggerendo la sottoscrizione di un trattato internazionale, e questo 150 anni prima della convenzione di Berna che venne sottoscritta nel 1886. La convenzione di Berna da allora è stata aggiornata più volte (nel 1908 a Berlino e successivamente a Parigi nel 1971). Il quadro giuridico L’insieme di leggi che concernono il diritto d’autore è estremamente vasto. Considerato l’avanzato sviluppo dei sistemi di comunicazione della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione, la protezione dell'opera artistica si è resa molto più complessa e si richiede oggi una tutela non più esclusivamente nazionale ma internazionale. In principio sono state stipulate delle convenzioni tra i diversi stati, che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche" (nota come Convenzione di Berna) sottoscritta a Berna nel 1886, di cui l'ultima revisionata a Berlino nel 1908 e a Parigi nel 1971. Nel 1952 fu inoltre firmata a Ginevra la Convenzione Universale del Diritto d'Autore, entrata in vigore nel 1955, mentre a Roma nel 1961 fu firmata la Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici. Nel 1994 è ratificato l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, mentre del 1996 sono i due trattati WIPO, il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT). L'obiettivo del legislatore internazionale è quello di raggiungere una tutela sovranazionale del diritto d'autore omogenea in modo tale da ridurre le gli ostacoli nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di evitare che queste norme possano costituire degli ostacoli agli scambi legittimi. Cosa si intende per diritto d’autore? Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua storia bisogna distinguere la l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (corpus mysticum) disgiunto dal possesso materiale del bene (corpus mechanicum), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un dipinto, e il diritto di chi possiede materialmente questi beni. Il diritto d’autore protegge le opere indistintamente dal loro valore e dalla loro destinazione. Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. Senza entrare nel dettaglio, si rileva che le creazioni dell’ingegno sotto intendono che l’idea alla base della creazione sia stata concretizzata; l’idea e lo stile in quanto tali non godono di alcuna protezione. Solo l’espressione concreta nella quale questa idea si materializza può esserlo. E’ individuale quella creazione dell’ingegno che si distingue nettamente da quanto già esiste o potrebbe esistere. Per la valutazione di questo criterio, il Tribunale federale, si ispira al principio preconizzato da Kummel, ovvero il principio dell’unicità statistica: dal momento che è impossibile essere assolutamente certi dell’unicità di un’opera, è sufficiente che sia data una individualità relativa, ovvero statistica. Per autore si intende invece la persona fisica che ha creato l’opera, per intenderci solo una persona in carne ed ossa, e non per esempio una società anonima, potrà essere considerata “autore” ai sensi della legge. Attualità del problema Ogni sviluppo tecnologico porta con se il dubbio che le norme sui diritti d’autore non proteggano in modo adeguato i titolari dei diritti medesimi. Taluni credono che il progresso tecnologico giustifichi la messa in discussione del diritto d’autore, altri ritengono che il diritto d’autore sia perfettamente in grado di adattarsi alle nuove tecnologie. Internet sta davvero facendo vacillare le fondamenta del diritto d’autore? Internet ha certamente sollevato delle nuove problematiche. In modo particolare la nozione di riproduzione acquisisce in rete una valenza senza pari al di fuori della rete stessa. La tecnologia permette di violare i diritti d’autore con una facilità addirittura disarmante, tanto che per esempio, il medesimo brano musicale può essere copiata senza problemi per un numero infinito di volte senza che vi sia mai una perdita di qualità. Quali sono le opere protette su Internet? Prima di parlare di violazione dei diritti d’autore è opportuno tracciare un breve “identikit” delle opere che godono di particolare protezione in internet. A) software B) banche dati C) i siti web Senza addentrarci troppo nella specificità delle succitate categorie, si dovrebbe fare un passo indietro e vedere nel dettaglio cosa significa “diritto di riproduzione” e soprattutto capire perché internet conferisca a questa nozione un significato tanto importante. Occorre innanzitutto distinguere tra la riproduzione permanente e distribuzione temporanea. Nozioni complementari sono il diritto di distribuzione, di rappresentazione e di diffusione. Prima si è fatto un breve cenno ai brani musicali … Per meglio comprendere il problema dei diritti d’autore e soprattutto per rapportarlo alle problematiche sollevate dall’avvento di internet, è possibile delimitare la discussione alle opere musicali. E’ notorio ormai che da internet si possono reperire dei brani musicali, scaricarli e ascoltarli comodamente senza che si sia versato un solo centesimo all’autore del brano. Con l’avvento dei lettori mp3 si sta assistendo alla “dematerializzazione” dei supporti fisici delle opere intellettuali. Non serve più acquistare un CD per poter ascoltare l’ultimo successo musicale degli U2, basta andare in rete e acquistare il singolo brano o l’itero album grazie ad uno dei sempre più numerosi servizi di questo tipo . E’ un problema non solo molto diffuso, ma anche estremamente interessante poiché dalla radio a internet il balzo tecnologico è stato enorme, come enormi sono le conseguenze giuridiche da esso sollevate. Bisogna ancora fare una distinzione tra diritto civile e penale. Chi viola un diritto di un terzo non sempre commette un reato, ma questo non esclude che sia tenuto a rispondere ugualmente della violazione in questione. In effetti secondo alcune fonti dottrinali occorre distinguere tra quelle azioni che sono perseguibili penalmente (e quindi si parla di “pirateria”) da quelle che sono al massimo alla base di una causa civile. In conclusione … La tecnologia stessa sta venendo in soccorso ai problemi della protezione dei diritti d’autore, vi sono numerosi sistemi che permettono di limitare la possibilità di riprodurre opere in formato digitale. Tuttavia la tecnologia se non supportata da un sistema di leggi, nazionale ed internazionali efficaci da sola non sarà mai in grado di risolvere i problemi posti. La sfida però si gioca anche in un altro campo: rispettare i diritti d’autore significa raggiungere un alto senso civico che oltre a permettere agli autori stessi di poter continuare a produrre, migliora la qualità della vita di ognuno di noi.