Copie digitali e diritti d'autore

Copie digitali e diritti d'autore La legge che tutela il diritto d'autore è piuttosto complessa. Per dipanarla, il Corriere del Ticino ha intervistato il giurista Rocco Talleri di Lugano. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a capire quali diritti spettano all'acquirente di un brano musicale originale. Talleri, il consumatore ha il diritto di masterizzarsi una copia "di backup" di un CD acquistato in negozio? Può travasarne una copia su audio-cassetta per ascoltarselo sulla vecchia autoradio (o sul vecchio Walkman)?
Copie digitali e diritti d'autore
Intervista apparsa sul "Corriere del Ticino" del novembre 2004, pag. 3

Copie digitali e diritti d'autore La legge che tutela il diritto d'autore è piuttosto complessa. Per dipanarla, il Corriere del Ticino ha intervistato il giurista Rocco Talleri di Lugano. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a capire quali diritti spettano all'acquirente di un brano musicale originale. Talleri, il consumatore ha il diritto di masterizzarsi una copia "di backup" di un CD acquistato in negozio? Può travasarne una copia su audio-cassetta per ascoltarselo sulla vecchia autoradio (o sul vecchio Walkman)? Secondo l'attuale legge sul diritto d’autore (LDA) del 1992, chi compra un supporto audio o audiovisivo in commercio acquisisce il diritto di utilizzarlo in ambiente privato (escluse le utilizzazioni commerciali, le cosiddette utilizzazioni secondarie). Questo diritto deriva dall’art. 19 della LDA. È quindi pacifico che, come consumatore, una volta acquistato un CD, io possa ascoltarlo in compagnia di amici e parenti, senza violare la LDA. Il problema si pone allorquando il consumatore desideri riprodurre (da intendersi come “copiare”) l’originale CD legalmente acquistato. La legge, nell’ambito dell’uso privato, non vieta la riproduzione ma prevede che l’acquirente paghi una “Kopievergütung”, ovvero un compenso per la riproduzione. Ai sensi della legge vigente sussiste “l’obbligo del compenso” limitatamente ai supporti audio e audiovisivi. Il compenso viene riscosso indirettamente, ovvero esso costituisce parte del prezzo dei supporti “vergini”. Allora il consumatore può anche prestare il disco originale a un amico? Sì. Ratio legis, nella misura in cui il consumatore agisca entro i termini dell'uso personale previsto nella LDA, può disporre liberamente del proprio disco e quindi può anche prestarlo. L''Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, da me interpellato in proposito, conferma che é possibile in ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici non solo prestare il disco originale ma anche distribuirne delle copie. Ad esempio, posso dare a mio padre la copia dell’ultimo CD che ho acquistato. Infine, il consumatore ha il diritto di riversare la musica acquistata nel formato MP3 e riversarla su un riproduttore digitale portatile, tipo iPod? Domanda di grande attualità. Il consumatore che agisce in tal senso non viola nessuna legge. Il problema, cui una prossima revisione della LDA intende porre rimedio, è che il titolare dell’opera non riceverà per quella copia il compenso previsto dalla legge, poiché di fatto sulle memorie integrate in quegli apparecchi non viene preteso il compenso che viene invece riscosso sui supporti vergini. Il legislatore svizzero ha optato per emendare la legge con una nuova norma che contempli anche la nuova realtà, proponendosi di introdurre una norma specifica che imponga il compenso anche sui nuovi supporti (come ad esempio il disco interno dello iPod) . In questo senso il DFGP, su incarico del Consiglio federale, ha inviato in consultazione fino al 31 gennaio 2005 un avanprogetto. Si persegue innanzitutto lo scopo di creare le condizioni per la ratifica dei due “Trattati Internet” dell’OMPI (acronimo italiano della World Intellectual Property Organization, ovvero l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) relativi al diritto d’autore e ai diritti di protezione affini adottati dal Consiglio federale nel 1996. Nel contempo la revisione contribuisce anche ad avvicinare la legislazione svizzera a quella comunitaria. Ci sono differenze quando la musica viene acquistata su Internet? In quel caso alle norme di legge si aggiungono le clausole del contratto di vendita. Queste prevedono che il consumatore potrà ascoltare la musica scaricata su un massimo di cinque differenti calcolatori, riversare i brani su dischi CD per un massimo di sette volte, e trasferire il brano su riproduttori digitali portatili un numero illimitato di volte.